Ormai se ne parla da diverso tempo, la vera novità del
2013 sarà il cambiamento della vecchia TIA (Tariffa igiene ambientale) in TARES (Tassa rifiuti e servizi).
TARES
La Tares in effetti non è da considerarsi un nuovo
tributo, infatti, era già stata prevista nel 2011 con il decreto Salva-Italia
ma solo dopo il varo del DDL di Stabilità è entrata in vigore. Con decorrenza 1
Gennaio 2013.
Come i suoi predecessori Tarsu e Tia questo tributo riguarderà
il settore rifiuti e igiene urbana ma sarà usato anche per finanziare servizi
come la manutenzione stradale, l’illuminazione pubblica, il corpo dei vigili
urbani, ecc. ecc. (definiti come costi
per servizi indivisibili). Il pagamento sarà rateizzabile e sarà compito
dei rispettivi comuni stabilire i modi e i tempi.
Non passa inosservato che la necessita di coprire più
servizi tramite questo tributo comporterà un aumento sostanziale della somma a carico del contribuente.
CHI DEVE PAGARE: Il tributo è dovuto da coloro
che occupano o detengono i locali o le aree tassate, con vincolo di solidarietà
tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali
o le aree. In caso di utilizzi temporanei (entro i 6 mesi dello stesso anno
solare), il soggetto passivo è il possessore dei locali e delle aree a titolo
di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
ESCLUSIONI: Sono escluse dalla tassazione le
aree scoperte accessorie o di pertinenza a civili abitazioni e le aree comuni
condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.
RIDUZIONI: Il comune con regolamento può
prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del 30%, nel caso di:
- abitazioni
con unico occupante;
- abitazioni
tenute a disposizione per uso
stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad
uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni
occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- fabbricati rurali ad uso
abitativo.
Ulteriori riduzioni
della tariffa sono
previste per le zone in cui non è effettuata la raccolta. Il tributo in questo
caso è dovuto in misura non superiore al 40%
della tariffa da determinare, ed è
da rapportare anche in relazione alla distanza dal più vicino punto di
raccolta; Altresì saranno previste riduzioni per raccolta differenziata e recupero
dei rifiuti. Il tutto sempre a discrezione del Comune.
Anche questo tributo è corrisposto in base ad una tariffa:
Una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti Es.: investimenti per le opere e relativi
ammortamenti; Una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al
servizio fornito e all’entità dei costi di gestione; Una terza quota è
rappresentata dai costi dello smaltimento dei rifiuti. Verrà applicata una maggiorazione di € 0,30 euro per ogni metro quadrato per la
copertura dei servizi indivisibili di cui abbiamo parlato prima, maggiorazione che i Comuni potranno aumentare fino a 0,40
euro.
Per comprendere meglio questo nuovo tributo facciamo un
piccolo excursus storico:
Questa non è la prima volta che il tributo riguardante i
rifiuti cambia fisionomia e modalità di applicazione. Già nel 2005 abbiamo
assistito ad una cambiamento da TARSU
(Tassa rifiuti solidi Urbani) a TIA.
Il cambiamento non è stato solo nel nome ma si è cercato di passare da una
TASSA ad un sistema a TARIFFA e quindi più direttamente commisurato al
servizio. La tariffa si compone di due parti: Quota FISSA che si basa sui costi
fissi sostenuti dal servizio di gestione; Quota VARIABILE, determinata in base
alle quantità di rifiuti raccolti
L’intento del legislatore era quello di raggiungere la perfetta equità contributiva. Ognuno
avrebbe dovuto pagare in base a quanto produceva. Cosi però non è stato! Alcuni
comuni, pur di coprire gli alti costi dello smaltimento dei rifiuti, hanno
aumentato in maniera indiscriminata l’importo che il contribuente ha dovuto
pagare. Si sono registrati aumentati anche del 100% rispetto al vecchio
tributo.
Il passaggio da Tarsu a Tia non è arrivato, però, in tutti
i comuni. Alcuni continuano ancora oggi ad applicare la tarsu. Questo è, anche,
dovuto al fatto che il nuovo sistema, con base tariffa, non ha dato i risultati
sperati e spesso è stato oggetto di contestazione accesa per i metodi di
calcolo della tariffa e sulle società di ambito territoriale a cui è stata
affidata la raccolta rifiuti. In alcuni comuni la tariffa veniva stabilita
direttamente dalle società di gestione della raccolta dei rifiuti piuttosto che
dai consigli comunali per come era previsto dalla normativa.
Un ulteriore punto di stop è arrivato qualche tempo dopo
con l’intervento della Corte Costituzione la quale ha stabilito l’illegittimità
dell’applicazione dell’IVA sulla Tia. In pratica si pagava un tributo su un tributo.
Ovviamente, subito dopo la pronuncia della Corte, si sono sollevate parecchie
richieste di rimborso pari al 10% del pagato.
L'articolo è consultabile anche sul sito Messina7.it sezione Economia.
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