sabato 22 giugno 2013

Da Tarsu a Tia a TARES


Ormai se ne parla da diverso tempo, la vera novità del 2013 sarà il cambiamento della vecchia TIA (Tariffa igiene ambientale) in TARES (Tassa rifiuti e servizi).

TARES
La Tares in effetti non è da considerarsi un nuovo tributo, infatti, era già stata prevista nel 2011 con il decreto Salva-Italia ma solo dopo il varo del DDL di Stabilità è entrata in vigore. Con decorrenza 1 Gennaio 2013.

Come i suoi predecessori Tarsu e Tia questo tributo riguarderà il settore rifiuti e igiene urbana ma sarà usato anche per finanziare servizi come la manutenzione stradale, l’illuminazione pubblica, il corpo dei vigili urbani, ecc. ecc. (definiti come costi per servizi indivisibili). Il pagamento sarà rateizzabile e sarà compito dei rispettivi comuni stabilire i modi e i tempi.
Non passa inosservato che la necessita di coprire più servizi tramite questo tributo comporterà un aumento sostanziale della somma a carico del contribuente.

CHI DEVE PAGARE: Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree tassate, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree. In caso di utilizzi temporanei (entro i 6 mesi dello stesso anno solare), il soggetto passivo è il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

ESCLUSIONI: Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte accessorie o di pertinenza a civili abitazioni e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.

RIDUZIONI: Il comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del 30%, nel caso di:

  • abitazioni con unico occupante;
  • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od  altro uso limitato e discontinuo;
  • locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  • abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi   all'anno, all'estero;
  • fabbricati rurali ad uso abitativo.
 Ulteriori riduzioni della tariffa sono previste per le zone in cui non è effettuata la raccolta. Il tributo in questo caso è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, ed è da rapportare anche in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta; Altresì saranno previste riduzioni per raccolta differenziata e recupero dei rifiuti. Il tutto sempre a discrezione del Comune.

Anche questo tributo è corrisposto in base ad una tariffa: Una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti Es.: investimenti per le opere e relativi ammortamenti; Una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione; Una terza quota è rappresentata dai costi dello smaltimento dei rifiuti. Verrà applicata una maggiorazione di € 0,30 euro per ogni metro quadrato per la copertura dei servizi indivisibili di cui abbiamo parlato prima, maggiorazione che i Comuni potranno aumentare fino a 0,40 euro.

Per comprendere meglio questo nuovo tributo facciamo un piccolo excursus storico:
Questa non è la prima volta che il tributo riguardante i rifiuti cambia fisionomia e modalità di applicazione. Già nel 2005 abbiamo assistito ad una cambiamento da TARSU (Tassa rifiuti solidi Urbani) a TIA. Il cambiamento non è stato solo nel nome ma si è cercato di passare da una TASSA ad un sistema a TARIFFA e quindi più direttamente commisurato al servizio. La tariffa si compone di due parti: Quota FISSA che si basa sui costi fissi sostenuti dal servizio di gestione; Quota VARIABILE, determinata in base alle quantità di rifiuti raccolti

L’intento del legislatore era quello di raggiungere la perfetta equità contributiva. Ognuno avrebbe dovuto pagare in base a quanto produceva. Cosi però non è stato! Alcuni comuni, pur di coprire gli alti costi dello smaltimento dei rifiuti, hanno aumentato in maniera indiscriminata l’importo che il contribuente ha dovuto pagare. Si sono registrati aumentati anche del 100% rispetto al vecchio tributo.

Il passaggio da Tarsu a Tia non è arrivato, però, in tutti i comuni. Alcuni continuano ancora oggi ad applicare la tarsu. Questo è, anche, dovuto al fatto che il nuovo sistema, con base tariffa, non ha dato i risultati sperati e spesso è stato oggetto di contestazione accesa per i metodi di calcolo della tariffa e sulle società di ambito territoriale a cui è stata affidata la raccolta rifiuti. In alcuni comuni la tariffa veniva stabilita direttamente dalle società di gestione della raccolta dei rifiuti piuttosto che dai consigli comunali per come era previsto dalla normativa.

Un ulteriore punto di stop è arrivato qualche tempo dopo con l’intervento della Corte Costituzione la quale ha stabilito l’illegittimità dell’applicazione dell’IVA sulla Tia. In pratica si pagava un tributo su un tributo. Ovviamente, subito dopo la pronuncia della Corte, si sono sollevate parecchie richieste di rimborso pari al 10% del pagato.

L'articolo è consultabile anche sul sito Messina7.it sezione Economia.



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