lunedì 21 ottobre 2013

ASSUNZIONI AGEVOLATE DIPENDENTE - Ultra cinquantenni

Con la riforma del lavoro legge 92 del 2012, denominata Riforma Fornero, è stata aggiunta una ulteriore agevolazione che avvantaggia il datore di lavoro che assume lavoratori con almeno 50 anni di età. Questi possono essere sia uomini che donne e come criteri soggettivi devono avere: una età di almeno 50 anni ed essere disoccupati da più di 12 mesi.

L’agevolazione ricorre sia in caso di contratti a tempo determinato che a tempo indeterminato. La differenza sta nella percentuale di riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro. Nel caso di assunzioni a tempo determinato lo sgravio ammonta al 50% per 12 mesi dei contributi dovuti. Nel secondo caso la riduzione ammonta sempre al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro ma per un tempo maggiore, ovvero pari a 18 mesi dalla data di assunzione. Tale prolungamento è valido anche nel caso di una trasformazione di contratto a tempo determinato in tempo indeterminato.

Tale riduzione contributiva non incide sulla quota dovuta a carico del lavoratore stesso che è del 9% circa e che viene trattenuta dalla busta paga.

Come nel caso della legge 407/90, che abbiamo già analizzato, la disoccupazione deve essere certificato dal centro per l’impiego competente ed il datore di lavoro è tenuto a richiedere l’attestato di disoccupazione per accertare il requisito dei 12 mesi di disoccupazione.


giovedì 17 ottobre 2013

ASSUNZIONI AGEVOLATE DIPENDENTE - Contratto di Inserimento

Il contratto di inserimento lavorativo tende all'inserimento, o al reinserimento, del lavoratore nel mercato del lavoro attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del singolo soggetto a un determinato contesto lavorativo. Elemento principe di questo contratto è il PIANO DI INSERIMENTO LAVORATIVO che serve a garantire l’acquisizione di capacità professionali.

I lavoratori destinatari possono essere:
  • giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
  • disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
  • lavoratori con più di 50 anni, senza un posto di lavoro;
  • lavoratori che non hanno lavorato negli ultimi 2 anni e che intendono riprendere l'attività lavorativa;
  • donne (senza limiti di età) che risiedono in zone in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% rispetto a quello maschile, ovvero il tasso di disoccupazione femminile sia superiore al 10% di quello maschile e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • persone con grave handicap fisico, mentale o psichico.
I contratti di inserimento possono essere stipulati da:

·         enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
·         gruppi di imprese;
·         associazioni professionali;
·         associazioni socio-culturali, associazioni sportive;
·         fondazioni, enti di ricerca pubblici e privati, organizzazioni e associazioni di categoria;

E’ essenziale che i soggetti sopra indicati abbiano mantenuto in servizio almeno il 60% dei contratti di inserimento scaduti nei 18 mesi precedenti la nuova assunzione. Tale limite non è rilevante se negli ultimi 18 mesi è scaduto un solo contratto di inserimento. Il contratto deve avere forma scritta, a pena di nullità, e deve specificatamente indicare il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta si avrà come conseguenza l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Le agevolazioni sono di due tipi: Normative e contributive.
Le prime riguardano tutti i datori di lavoro e consistono nella esclusione del lavoratore, assunto con tale tipologia di contratto, dal computo dei limiti numerici previsti dalle varie normative e contratti collettivi per l’applicazione di particolari regimi. Nella possibilità di sotto inquadrare il lavoratore fino al massimo di due livelli rispetto a quello corrispondente per la qualifica da conseguire. Le agevolazioni si differenziano in base al settore di appartenenza dei datori di lavoro e in base alla territorialità del datore di lavoro.

Per esemplificazione si riporta tabella comparativa del sito Inps.it:

Datori di Lavoro IMPRESE
Mezzogiorno
Contribuzione dovuta in misura fissa come per gli apprendisti
Centro Nord
Riduzione del 25% della contribuzione a carico del d.d.l.
Datori di Lavoro non aventi natura di IMPRESA
Mezzogiorno
Riduzione del 50% della contribuzione a carico del d.d.l.
Centro Nord
Riduzione del 25% della contribuzione a carico del d.d.l.
Imprese settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti
Mezzogiorno
Contribuzione dovuta in misura fissa come per gli apprendisti
Centro Nord
Riduzione del 40% della contribuzione a carico del d.d.l.
Imprese artigiane 
Ovunque ubicate
Contribuzione dovuta in misura fissa come per gli apprendisti
Datori di Lavoro settore AGRICOLO
Mezzogiorno
Contribuzione dovuta in misura fissa come per gli apprendisti
Centro Nord
Riduzione del 25% della contribuzione a carico del d.d.l.


martedì 8 ottobre 2013

ASSUNZIONI AGEVOLATE DIPENDENTE - Credito di imposta

Continua la carrellata dei provvedimenti destinati alle assunzioni agevolate che favoriscono il datore di lavoro. Dopo i vantaggi ottenibili con la legge 407/90 e i contratti di apprendistato è la volta dei CREDITI DI IMPOSTA.

Il sistema del credito di imposta è un meccanismo utilizzato per avvantaggiare diversi settori, non solo quello lavorativo. Si sono avuti crediti di imposta per l'acquisto di determinati beni ammortizzabili, per l'acquisto della prima casa, per dividendi, ecc. Ecc.

Cosa è un credito d'imposta: è un credito di cui è titolare un soggetto contribuente nei confronti dello stato. Tale credito può essere usato per compensare debiti verso l'erario e, ove espressamente riconosciuto, vi è la possibilità di richiedere il rimborso dell'eccedenza. Tipico esempiuo in fase di dichiarazione dei reddito o mediante richiesta di rimborso diretto.

Il decreto sviluppo, decreto legge 70/2011, all'art. 2 prevede che: "nelle  regioni  in  ritardo  di sviluppo viene introdotto un credito d'imposta  per ogni  lavoratore  assunto  nel  Mezzogiorno  a  tempo  indeterminato. L'assunzione deve essere operata nei dodici mesi successivi alla data di  entrata  in  vigore  del  presente decreto". Il credito viene riconosciuto in favore di datori di lavoro delle Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, che assumono in pianta stabile lavoratori svantaggiati o particolarmente svantaggiati. Si tratta dei prestatori assunti a tempo indeterminato appartenenti alle categorie degli “svantaggiati” o dei “particolarmente svantaggiati”, secondo al definizione che si evince dal Regolamento 88/2008/CE. 

Sono considerati Lavoratori svantaggiati:
Lavoratori disoccupati da almeno sei mesi; 
Privi di diploma di scuola media superiore o professionale; 
Età superiore ai 50 anni; 
Soggetti che vivano soli con una o più persone a carico; 
Lavoratori occupati in  settori con elevato tasso di parità uomo-donna; 
Membri di una minoranza nazionale all’interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche.

Sono considerati Lavoratori particolarmente svantaggiati:
Lavoratori privi di occupazione da almeno ventiquattro mesi. 

I portatori di handicap rientrano nella categoria degli Svantaggiati e dei Particolarmente svantaggiati soltanto in presenza degli specifici requisiti sopra riportati e che valgono per la generalità dei lavoratori; 

Il vantaggio per il datore di lavoro è che il credito è pari al 50% dei costi salariari (stipendi e contributi) sostenuti nei 12 mesi successivi alla assunzione nel caso di lavoratori svantaggiati. Viene usufruito per 24 mesi nel caso di lavoratori particolarmente svantaggiati. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno di competenza ed utilizzabile entro 3 anni dalla data di assunzione.

giovedì 26 settembre 2013

ASSUNZIONI AGEVOLATE DIPENDENTE – Contratto Apprendistato

Continuiamo il discorso sulle agevolazioni che lo Stato offre a chi intende assumere dipendenti. Come abbiamo già avuto modo di dire, il quadro delle agevolazioni è vasto e spesso articolato.
Non tutti i datori di lavoro hanno la necessità di assumere direttamente personale formato e nella prassi si predilige assumere un soggetto da formare con la metodologia e la mentalità della propria azienda. Chi vuole optare per assumere un giovane e formarlo può ricorrere all’APPRENDISTATO.

L’apprendistato è un contratto di lavoro a contenuto formativo e la sua finalità è favorire l’assunzione di giovani dando la possibilità di far acquisire un mestiere o una professionalità. Proprio per la sua peculiarità formativa, il contratto prevede l’alternarsi di momenti di lavoro a momenti di formazione che si possono svolgere o nell’azienda stessa o in strutture esterne. Questo contratto non ha solo l’obiettivo di formare i giovani solo per l’attività lavorativa svolta ma tende a favorire la conoscenza del mercato del lavoro.

Ci sono tre tipi di apprendistato: 
1) Apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, rivolto a giovani da 15 anni a 25 anni; 2) Apprendistato professionalizzante o di mestiere, rivolto a giovani da 17 anni a 29 anni compiuti; 3) Apprendistato di Alta formazione e ricerca, rivolto a giovani da i 17 anni a 29 anni compiuti.

Una prima agevolazione è data dalla possibilità che gli apprendisti possano essere retribuiti in misura inferiore rispetto agli altri lavoratori adibiti alle stesse mansioni. Si possono applicare fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante prevista dai contratti collettivi di lavoro. La retribuzione non potrà mai essere a cottimo o a incentivo.

Analizziamo gli incentivi di natura contributiva: I datori di lavoro usufruiscono di una aliquota contributiva pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali; Il dipendente avrà diritto, invece, ad una aliquota pari al 5,84%. Se l’azienda occupa un numero di dipendenti inferiore a nove, l’aliquota a carico del datore di lavoro si riduce del 100% fino al terzo anno, poi diventa 10%. La maggiore agevolazione viene mantenuta anche se il numero dei dipendenti sale oltre le nove unità, purché sia stata già riconosciute.

Al termine del periodo di apprendistato, se il rapporto viene trasformato, al datore viene riconosciuta la possibilità di beneficiare dell’aliquota contributiva agevolata del 10% per i successivi 12 mesi.

Riferimenti normativi:

DLgs. 14/09/2011, n. 167, Testo unico dell’apprendistato; DLgs. 10/09/2003, n. 276, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione del mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.30 (cd. Riforma Biagi); L. 24/06/ 1997, n. 196, Norme in materia di promozione dell’occupazione (cd. Legge Treu); D.M. 28/02/2000 Disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale.

lunedì 16 settembre 2013

ASSUNZIONI AGEVOLATE DIPENDENTE – AGEVOLAZIONI legge 407/90

Il quadro Italiano delle agevolazioni in favore di datori di lavoro che assumono del personale è molto vasto ed in alcuni casi molto complesso. La materia è sorretta da una ampia legislazione nazionale a cui si aggiungono norme di tipo locale: Regionali, Provinciali. Ultimi ritocchi alla normativa sulle agevolazioni alla assunzione di dipendenti sono stati effettuati con la riforma del mercato del lavoro (n.92 del 2012), conosciute anche come riforme legge Fornero.

Tra le tante tipologie di agevolazioni un ruolo importante, da oltre 20 anni, è svolto dalla legge 407/90. Più precisamente l'art.8, comma 9, prevede una riduzione dei contributi di lavoro per un arco di 36 mesi per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato disoccupati da oltre 24 mesi o lavoratori che risultano sospesi e beneficiari di trattamento integrativo straordinario per lo stesso periodo.

Lo sgravio contributivo è pari al 50% dei contributi dovuti da parte del datore di lavoro nelle zone del centro Nord, 100% dei contributi dovuti nelle aree del Mezzogiorno. Tali misure agevolative vengono estese anche ai contributi assistenziali dell'INAIL. Il beneficio è riconosciuto solo se le assunzioni non sono dirette alla sostituzione di lavoratori licenziati o sospesi.

Riassumendo, i requisiti previsti dall'art. 8 sono: Disoccupazione da almeno 24 mesi o essere inoccupato (non aver mai svolto attività lavorativa); Cassa integrazione o lavoratore sospeso da oltre 24 mesi.

Lo status di disoccupazione veniva perso prima del 2013 il lavoratore percipiva un reddito superiore: euro 8.000,00 per redditi da lavoro dipendente; euro 4.800,00 per redditi derivanti dall'esercizio di lavoro professionale.


Dal 1 Gennaio 2013 i requisiti sono cambiati. Il reddito non è più il parametro per eccellenza, infatti lo stato di isoccupazione viene perso dal soggetto che cominci a svolgere una qualsiasi attività lavorativa.

sabato 29 giugno 2013

Fisco e Conto corrente. Nuovi controlli!


Da giorno 24 Giugno le Banche, le Poste, le Assicurazioni e tutti i soggetti finanziari dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sui nostri conti correnti ma anche su carte di credito, bancomat, eventuali investimenti, ecc. ecc.

Questa trasmissione dei dati al fisco è stato prevista dal Decreto Salva Italia (Dl 201 del 2011 art.11, commi 2 e segg.) e successivamente regolamentata da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Il sistema sarà totalmente informatizzato ed i suoi contenuti saranno cifrati, questo servirà a garantire la privacy dei contribuenti. Il nome è SID (Sistema interscambio dati).

In realtà non si tratta di una novità. Già questo tipo di operazione era prevista dalla nostra normativa solo in determinati casi specifici e necessitava sempre l’autorizzazione della Magistratura. Da giorno 24 non è più così. Anche il Garante per la Privacy ha espresso il suo parere favorevole, parere che è stato richiesto a seguito del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate e alla cui richiesta iniziale si sono susseguite una serie di interventi con integrazioni utili ad aumentare le misure di sicurezza.

Le informazioni ottenute tramite questo sistema serviranno ad individuare le “posizioni” a rischio di evasione e di elusione che saranno perseguite in misura più efficace. Si comincerà con i dati riguardanti l’anno 2011 che dovranno essere trasmessi entro il 31 ottobre di quest’anno fino ad arrivare al 2014, anno in cui dovranno essere consegnati i periodi 2012 e 2013. Una volta entrato a regime il sistema prevederà la consegna dei dati entro il 20 Aprile dell’anno successivo al periodo di competenza. Da queste informazioni nasceranno delle liste di soggetti, che risulteranno non congruenti, che verranno assoggettati ad accertamento sintetico.

Qualche PICCOLO CONSIGLIO per un futuro senza rischi:
  • Conservare tutte le ricevute di pagamenti e di accrediti;
  • Giustificare i pagamenti effettuati in contanti con delle ricevute (ove fosse possibile!) Trasformare i pagamenti che effettuiamo attualmente in contanti (Es.: Affitti, Professionisti, Stipendi) in pagamenti tracciabili: Assegni, Bonifici, Bancomat, Carte di credito…
  • Farsi pagare con gli stessi mezzi di cui sopra;

EVITARE assolutamente il versamento di denaro contante sui nostri conti correnti a seguito di scambio di assegni, molto più utile versare il titolo direttamente sul conto.

Va ricordato che l’obbligo NON è di competenza del singolo contribuente ma di tutti coloro che svolgono attività di intermediazione finanziaria e creditizia.


P.S.: Sicuramente torneranno di moda il vecchio e caro materasso della nonna e la mattonella falsa, dove fino a qualche decennio fa era consuetudine conservare il denaro 

messina7.it - Fisco e Conto corrente. Nuovi controlli!

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