Con la riforma del lavoro legge
92 del 2012, denominata Riforma Fornero,
è stata aggiunta una ulteriore agevolazione che avvantaggia il datore di lavoro
che assume lavoratori con almeno 50 anni
di età. Questi possono essere sia uomini che donne e come criteri
soggettivi devono avere: una età di almeno 50 anni ed essere disoccupati da più di 12 mesi.
L’agevolazione ricorre sia in
caso di contratti a tempo determinato
che a tempo indeterminato. La
differenza sta nella percentuale di riduzione dei contributi a carico del
datore di lavoro. Nel caso di assunzioni a tempo determinato lo sgravio ammonta
al 50% per 12 mesi dei contributi dovuti.
Nel secondo caso la riduzione ammonta sempre al 50% dei contributi a carico del
datore di lavoro ma per un tempo maggiore, ovvero pari a 18 mesi dalla data di assunzione. Tale prolungamento è valido anche
nel caso di una trasformazione di contratto a tempo determinato in tempo
indeterminato.
Tale riduzione contributiva non
incide sulla quota dovuta a carico del lavoratore stesso che è del 9% circa e
che viene trattenuta dalla busta paga.
Come nel caso della legge 407/90,
che abbiamo già analizzato, la disoccupazione deve essere certificato dal centro per l’impiego competente ed il datore di
lavoro è tenuto a richiedere l’attestato
di disoccupazione per accertare il requisito dei 12 mesi di disoccupazione.
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