giovedì 26 settembre 2013

ASSUNZIONI AGEVOLATE DIPENDENTE – Contratto Apprendistato

Continuiamo il discorso sulle agevolazioni che lo Stato offre a chi intende assumere dipendenti. Come abbiamo già avuto modo di dire, il quadro delle agevolazioni è vasto e spesso articolato.
Non tutti i datori di lavoro hanno la necessità di assumere direttamente personale formato e nella prassi si predilige assumere un soggetto da formare con la metodologia e la mentalità della propria azienda. Chi vuole optare per assumere un giovane e formarlo può ricorrere all’APPRENDISTATO.

L’apprendistato è un contratto di lavoro a contenuto formativo e la sua finalità è favorire l’assunzione di giovani dando la possibilità di far acquisire un mestiere o una professionalità. Proprio per la sua peculiarità formativa, il contratto prevede l’alternarsi di momenti di lavoro a momenti di formazione che si possono svolgere o nell’azienda stessa o in strutture esterne. Questo contratto non ha solo l’obiettivo di formare i giovani solo per l’attività lavorativa svolta ma tende a favorire la conoscenza del mercato del lavoro.

Ci sono tre tipi di apprendistato: 
1) Apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, rivolto a giovani da 15 anni a 25 anni; 2) Apprendistato professionalizzante o di mestiere, rivolto a giovani da 17 anni a 29 anni compiuti; 3) Apprendistato di Alta formazione e ricerca, rivolto a giovani da i 17 anni a 29 anni compiuti.

Una prima agevolazione è data dalla possibilità che gli apprendisti possano essere retribuiti in misura inferiore rispetto agli altri lavoratori adibiti alle stesse mansioni. Si possono applicare fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante prevista dai contratti collettivi di lavoro. La retribuzione non potrà mai essere a cottimo o a incentivo.

Analizziamo gli incentivi di natura contributiva: I datori di lavoro usufruiscono di una aliquota contributiva pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali; Il dipendente avrà diritto, invece, ad una aliquota pari al 5,84%. Se l’azienda occupa un numero di dipendenti inferiore a nove, l’aliquota a carico del datore di lavoro si riduce del 100% fino al terzo anno, poi diventa 10%. La maggiore agevolazione viene mantenuta anche se il numero dei dipendenti sale oltre le nove unità, purché sia stata già riconosciute.

Al termine del periodo di apprendistato, se il rapporto viene trasformato, al datore viene riconosciuta la possibilità di beneficiare dell’aliquota contributiva agevolata del 10% per i successivi 12 mesi.

Riferimenti normativi:

DLgs. 14/09/2011, n. 167, Testo unico dell’apprendistato; DLgs. 10/09/2003, n. 276, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione del mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.30 (cd. Riforma Biagi); L. 24/06/ 1997, n. 196, Norme in materia di promozione dell’occupazione (cd. Legge Treu); D.M. 28/02/2000 Disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale.

lunedì 16 settembre 2013

ASSUNZIONI AGEVOLATE DIPENDENTE – AGEVOLAZIONI legge 407/90

Il quadro Italiano delle agevolazioni in favore di datori di lavoro che assumono del personale è molto vasto ed in alcuni casi molto complesso. La materia è sorretta da una ampia legislazione nazionale a cui si aggiungono norme di tipo locale: Regionali, Provinciali. Ultimi ritocchi alla normativa sulle agevolazioni alla assunzione di dipendenti sono stati effettuati con la riforma del mercato del lavoro (n.92 del 2012), conosciute anche come riforme legge Fornero.

Tra le tante tipologie di agevolazioni un ruolo importante, da oltre 20 anni, è svolto dalla legge 407/90. Più precisamente l'art.8, comma 9, prevede una riduzione dei contributi di lavoro per un arco di 36 mesi per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato disoccupati da oltre 24 mesi o lavoratori che risultano sospesi e beneficiari di trattamento integrativo straordinario per lo stesso periodo.

Lo sgravio contributivo è pari al 50% dei contributi dovuti da parte del datore di lavoro nelle zone del centro Nord, 100% dei contributi dovuti nelle aree del Mezzogiorno. Tali misure agevolative vengono estese anche ai contributi assistenziali dell'INAIL. Il beneficio è riconosciuto solo se le assunzioni non sono dirette alla sostituzione di lavoratori licenziati o sospesi.

Riassumendo, i requisiti previsti dall'art. 8 sono: Disoccupazione da almeno 24 mesi o essere inoccupato (non aver mai svolto attività lavorativa); Cassa integrazione o lavoratore sospeso da oltre 24 mesi.

Lo status di disoccupazione veniva perso prima del 2013 il lavoratore percipiva un reddito superiore: euro 8.000,00 per redditi da lavoro dipendente; euro 4.800,00 per redditi derivanti dall'esercizio di lavoro professionale.


Dal 1 Gennaio 2013 i requisiti sono cambiati. Il reddito non è più il parametro per eccellenza, infatti lo stato di isoccupazione viene perso dal soggetto che cominci a svolgere una qualsiasi attività lavorativa.