lunedì 16 settembre 2013

ASSUNZIONI AGEVOLATE DIPENDENTE – AGEVOLAZIONI legge 407/90

Il quadro Italiano delle agevolazioni in favore di datori di lavoro che assumono del personale è molto vasto ed in alcuni casi molto complesso. La materia è sorretta da una ampia legislazione nazionale a cui si aggiungono norme di tipo locale: Regionali, Provinciali. Ultimi ritocchi alla normativa sulle agevolazioni alla assunzione di dipendenti sono stati effettuati con la riforma del mercato del lavoro (n.92 del 2012), conosciute anche come riforme legge Fornero.

Tra le tante tipologie di agevolazioni un ruolo importante, da oltre 20 anni, è svolto dalla legge 407/90. Più precisamente l'art.8, comma 9, prevede una riduzione dei contributi di lavoro per un arco di 36 mesi per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato disoccupati da oltre 24 mesi o lavoratori che risultano sospesi e beneficiari di trattamento integrativo straordinario per lo stesso periodo.

Lo sgravio contributivo è pari al 50% dei contributi dovuti da parte del datore di lavoro nelle zone del centro Nord, 100% dei contributi dovuti nelle aree del Mezzogiorno. Tali misure agevolative vengono estese anche ai contributi assistenziali dell'INAIL. Il beneficio è riconosciuto solo se le assunzioni non sono dirette alla sostituzione di lavoratori licenziati o sospesi.

Riassumendo, i requisiti previsti dall'art. 8 sono: Disoccupazione da almeno 24 mesi o essere inoccupato (non aver mai svolto attività lavorativa); Cassa integrazione o lavoratore sospeso da oltre 24 mesi.

Lo status di disoccupazione veniva perso prima del 2013 il lavoratore percipiva un reddito superiore: euro 8.000,00 per redditi da lavoro dipendente; euro 4.800,00 per redditi derivanti dall'esercizio di lavoro professionale.


Dal 1 Gennaio 2013 i requisiti sono cambiati. Il reddito non è più il parametro per eccellenza, infatti lo stato di isoccupazione viene perso dal soggetto che cominci a svolgere una qualsiasi attività lavorativa.

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