Il quadro Italiano delle agevolazioni
in favore di datori di lavoro che assumono del personale è molto
vasto ed in alcuni casi molto complesso. La materia è sorretta da
una ampia legislazione nazionale a cui si aggiungono norme di tipo
locale: Regionali, Provinciali. Ultimi ritocchi alla normativa sulle
agevolazioni alla assunzione di dipendenti sono stati effettuati con
la riforma del mercato del lavoro (n.92 del 2012), conosciute anche
come riforme legge Fornero.
Tra le tante tipologie di agevolazioni
un ruolo importante, da oltre 20 anni, è svolto dalla legge 407/90.
Più precisamente l'art.8, comma 9, prevede una riduzione dei
contributi di lavoro per un arco di 36 mesi per i datori di lavoro
che assumono a tempo indeterminato disoccupati da oltre 24 mesi o
lavoratori che risultano sospesi e beneficiari di trattamento
integrativo straordinario per lo stesso periodo.
Lo sgravio contributivo è pari al 50%
dei contributi dovuti da parte del datore di lavoro nelle zone del
centro Nord, 100% dei contributi dovuti nelle aree del Mezzogiorno.
Tali misure agevolative vengono estese anche ai contributi
assistenziali dell'INAIL. Il beneficio è riconosciuto solo se le
assunzioni non sono dirette alla sostituzione di lavoratori
licenziati o sospesi.
Riassumendo, i requisiti previsti
dall'art. 8 sono: Disoccupazione da almeno 24 mesi o essere
inoccupato (non aver mai svolto attività lavorativa); Cassa
integrazione o lavoratore sospeso da oltre 24 mesi.
Lo status di disoccupazione veniva
perso prima del 2013 il lavoratore percipiva un reddito superiore:
euro 8.000,00 per redditi da lavoro dipendente; euro 4.800,00 per
redditi derivanti dall'esercizio di lavoro professionale.
Dal 1 Gennaio 2013 i requisiti sono
cambiati. Il reddito non è più il parametro per eccellenza, infatti
lo stato di isoccupazione viene perso dal soggetto che cominci a
svolgere una qualsiasi attività lavorativa.
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