lunedì 21 ottobre 2013

ASSUNZIONI AGEVOLATE DIPENDENTE - Ultra cinquantenni

Con la riforma del lavoro legge 92 del 2012, denominata Riforma Fornero, è stata aggiunta una ulteriore agevolazione che avvantaggia il datore di lavoro che assume lavoratori con almeno 50 anni di età. Questi possono essere sia uomini che donne e come criteri soggettivi devono avere: una età di almeno 50 anni ed essere disoccupati da più di 12 mesi.

L’agevolazione ricorre sia in caso di contratti a tempo determinato che a tempo indeterminato. La differenza sta nella percentuale di riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro. Nel caso di assunzioni a tempo determinato lo sgravio ammonta al 50% per 12 mesi dei contributi dovuti. Nel secondo caso la riduzione ammonta sempre al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro ma per un tempo maggiore, ovvero pari a 18 mesi dalla data di assunzione. Tale prolungamento è valido anche nel caso di una trasformazione di contratto a tempo determinato in tempo indeterminato.

Tale riduzione contributiva non incide sulla quota dovuta a carico del lavoratore stesso che è del 9% circa e che viene trattenuta dalla busta paga.

Come nel caso della legge 407/90, che abbiamo già analizzato, la disoccupazione deve essere certificato dal centro per l’impiego competente ed il datore di lavoro è tenuto a richiedere l’attestato di disoccupazione per accertare il requisito dei 12 mesi di disoccupazione.


giovedì 17 ottobre 2013

ASSUNZIONI AGEVOLATE DIPENDENTE - Contratto di Inserimento

Il contratto di inserimento lavorativo tende all'inserimento, o al reinserimento, del lavoratore nel mercato del lavoro attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del singolo soggetto a un determinato contesto lavorativo. Elemento principe di questo contratto è il PIANO DI INSERIMENTO LAVORATIVO che serve a garantire l’acquisizione di capacità professionali.

I lavoratori destinatari possono essere:
  • giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
  • disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
  • lavoratori con più di 50 anni, senza un posto di lavoro;
  • lavoratori che non hanno lavorato negli ultimi 2 anni e che intendono riprendere l'attività lavorativa;
  • donne (senza limiti di età) che risiedono in zone in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% rispetto a quello maschile, ovvero il tasso di disoccupazione femminile sia superiore al 10% di quello maschile e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • persone con grave handicap fisico, mentale o psichico.
I contratti di inserimento possono essere stipulati da:

·         enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
·         gruppi di imprese;
·         associazioni professionali;
·         associazioni socio-culturali, associazioni sportive;
·         fondazioni, enti di ricerca pubblici e privati, organizzazioni e associazioni di categoria;

E’ essenziale che i soggetti sopra indicati abbiano mantenuto in servizio almeno il 60% dei contratti di inserimento scaduti nei 18 mesi precedenti la nuova assunzione. Tale limite non è rilevante se negli ultimi 18 mesi è scaduto un solo contratto di inserimento. Il contratto deve avere forma scritta, a pena di nullità, e deve specificatamente indicare il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta si avrà come conseguenza l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Le agevolazioni sono di due tipi: Normative e contributive.
Le prime riguardano tutti i datori di lavoro e consistono nella esclusione del lavoratore, assunto con tale tipologia di contratto, dal computo dei limiti numerici previsti dalle varie normative e contratti collettivi per l’applicazione di particolari regimi. Nella possibilità di sotto inquadrare il lavoratore fino al massimo di due livelli rispetto a quello corrispondente per la qualifica da conseguire. Le agevolazioni si differenziano in base al settore di appartenenza dei datori di lavoro e in base alla territorialità del datore di lavoro.

Per esemplificazione si riporta tabella comparativa del sito Inps.it:

Datori di Lavoro IMPRESE
Mezzogiorno
Contribuzione dovuta in misura fissa come per gli apprendisti
Centro Nord
Riduzione del 25% della contribuzione a carico del d.d.l.
Datori di Lavoro non aventi natura di IMPRESA
Mezzogiorno
Riduzione del 50% della contribuzione a carico del d.d.l.
Centro Nord
Riduzione del 25% della contribuzione a carico del d.d.l.
Imprese settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti
Mezzogiorno
Contribuzione dovuta in misura fissa come per gli apprendisti
Centro Nord
Riduzione del 40% della contribuzione a carico del d.d.l.
Imprese artigiane 
Ovunque ubicate
Contribuzione dovuta in misura fissa come per gli apprendisti
Datori di Lavoro settore AGRICOLO
Mezzogiorno
Contribuzione dovuta in misura fissa come per gli apprendisti
Centro Nord
Riduzione del 25% della contribuzione a carico del d.d.l.


martedì 8 ottobre 2013

ASSUNZIONI AGEVOLATE DIPENDENTE - Credito di imposta

Continua la carrellata dei provvedimenti destinati alle assunzioni agevolate che favoriscono il datore di lavoro. Dopo i vantaggi ottenibili con la legge 407/90 e i contratti di apprendistato è la volta dei CREDITI DI IMPOSTA.

Il sistema del credito di imposta è un meccanismo utilizzato per avvantaggiare diversi settori, non solo quello lavorativo. Si sono avuti crediti di imposta per l'acquisto di determinati beni ammortizzabili, per l'acquisto della prima casa, per dividendi, ecc. Ecc.

Cosa è un credito d'imposta: è un credito di cui è titolare un soggetto contribuente nei confronti dello stato. Tale credito può essere usato per compensare debiti verso l'erario e, ove espressamente riconosciuto, vi è la possibilità di richiedere il rimborso dell'eccedenza. Tipico esempiuo in fase di dichiarazione dei reddito o mediante richiesta di rimborso diretto.

Il decreto sviluppo, decreto legge 70/2011, all'art. 2 prevede che: "nelle  regioni  in  ritardo  di sviluppo viene introdotto un credito d'imposta  per ogni  lavoratore  assunto  nel  Mezzogiorno  a  tempo  indeterminato. L'assunzione deve essere operata nei dodici mesi successivi alla data di  entrata  in  vigore  del  presente decreto". Il credito viene riconosciuto in favore di datori di lavoro delle Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, che assumono in pianta stabile lavoratori svantaggiati o particolarmente svantaggiati. Si tratta dei prestatori assunti a tempo indeterminato appartenenti alle categorie degli “svantaggiati” o dei “particolarmente svantaggiati”, secondo al definizione che si evince dal Regolamento 88/2008/CE. 

Sono considerati Lavoratori svantaggiati:
Lavoratori disoccupati da almeno sei mesi; 
Privi di diploma di scuola media superiore o professionale; 
Età superiore ai 50 anni; 
Soggetti che vivano soli con una o più persone a carico; 
Lavoratori occupati in  settori con elevato tasso di parità uomo-donna; 
Membri di una minoranza nazionale all’interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche.

Sono considerati Lavoratori particolarmente svantaggiati:
Lavoratori privi di occupazione da almeno ventiquattro mesi. 

I portatori di handicap rientrano nella categoria degli Svantaggiati e dei Particolarmente svantaggiati soltanto in presenza degli specifici requisiti sopra riportati e che valgono per la generalità dei lavoratori; 

Il vantaggio per il datore di lavoro è che il credito è pari al 50% dei costi salariari (stipendi e contributi) sostenuti nei 12 mesi successivi alla assunzione nel caso di lavoratori svantaggiati. Viene usufruito per 24 mesi nel caso di lavoratori particolarmente svantaggiati. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno di competenza ed utilizzabile entro 3 anni dalla data di assunzione.