Continuiamo il discorso sulle
agevolazioni che lo Stato offre a chi intende assumere dipendenti. Come abbiamo
già avuto modo di dire, il quadro delle agevolazioni è vasto e spesso
articolato.
Non tutti i datori di lavoro
hanno la necessità di assumere direttamente personale formato e nella prassi si
predilige assumere un soggetto da formare con la metodologia e la mentalità
della propria azienda. Chi vuole optare per assumere un giovane e formarlo può
ricorrere all’APPRENDISTATO.
L’apprendistato è un contratto di
lavoro a contenuto formativo e la sua finalità è favorire l’assunzione di
giovani dando la possibilità di far acquisire un mestiere o una
professionalità. Proprio per la sua peculiarità formativa, il contratto prevede
l’alternarsi di momenti di lavoro a momenti di formazione che si possono
svolgere o nell’azienda stessa o in strutture esterne. Questo contratto non ha
solo l’obiettivo di formare i giovani solo per l’attività lavorativa svolta ma
tende a favorire la conoscenza del mercato del lavoro.
Ci sono tre tipi di
apprendistato:
1) Apprendistato per la
qualifica ed il diploma professionale, rivolto
a giovani da 15 anni a 25 anni; 2) Apprendistato
professionalizzante o di mestiere, rivolto
a giovani da 17 anni a 29 anni compiuti; 3) Apprendistato di Alta formazione e ricerca, rivolto a giovani da i 17 anni a 29 anni compiuti.
Una prima agevolazione è data
dalla possibilità che gli apprendisti possano essere retribuiti in misura inferiore rispetto agli altri lavoratori
adibiti alle stesse mansioni. Si possono applicare fino a due livelli inferiori
rispetto alla categoria spettante prevista dai contratti collettivi di lavoro.
La retribuzione non potrà mai essere a cottimo o a incentivo.
Analizziamo gli incentivi di natura contributiva: I
datori di lavoro usufruiscono di una aliquota contributiva pari al 10% della retribuzione imponibile ai
fini previdenziali; Il dipendente avrà diritto, invece, ad una aliquota pari al
5,84%. Se l’azienda occupa un numero di dipendenti inferiore a nove, l’aliquota
a carico del datore di lavoro si riduce del
100% fino al terzo anno, poi diventa 10%. La maggiore agevolazione viene
mantenuta anche se il numero dei dipendenti sale oltre le nove unità, purché
sia stata già riconosciute.
Al termine del periodo di
apprendistato, se il rapporto viene trasformato, al datore viene riconosciuta
la possibilità di beneficiare dell’aliquota contributiva agevolata del 10% per
i successivi 12 mesi.
Riferimenti normativi:
DLgs. 14/09/2011, n. 167, Testo
unico dell’apprendistato; DLgs. 10/09/2003, n. 276, Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione del mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n.30 (cd. Riforma Biagi); L. 24/06/ 1997, n. 196, Norme
in materia di promozione dell’occupazione (cd. Legge Treu); D.M. 28/02/2000 Disposizioni
relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle
funzioni di tutore aziendale.
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