giovedì 26 settembre 2013

ASSUNZIONI AGEVOLATE DIPENDENTE – Contratto Apprendistato

Continuiamo il discorso sulle agevolazioni che lo Stato offre a chi intende assumere dipendenti. Come abbiamo già avuto modo di dire, il quadro delle agevolazioni è vasto e spesso articolato.
Non tutti i datori di lavoro hanno la necessità di assumere direttamente personale formato e nella prassi si predilige assumere un soggetto da formare con la metodologia e la mentalità della propria azienda. Chi vuole optare per assumere un giovane e formarlo può ricorrere all’APPRENDISTATO.

L’apprendistato è un contratto di lavoro a contenuto formativo e la sua finalità è favorire l’assunzione di giovani dando la possibilità di far acquisire un mestiere o una professionalità. Proprio per la sua peculiarità formativa, il contratto prevede l’alternarsi di momenti di lavoro a momenti di formazione che si possono svolgere o nell’azienda stessa o in strutture esterne. Questo contratto non ha solo l’obiettivo di formare i giovani solo per l’attività lavorativa svolta ma tende a favorire la conoscenza del mercato del lavoro.

Ci sono tre tipi di apprendistato: 
1) Apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, rivolto a giovani da 15 anni a 25 anni; 2) Apprendistato professionalizzante o di mestiere, rivolto a giovani da 17 anni a 29 anni compiuti; 3) Apprendistato di Alta formazione e ricerca, rivolto a giovani da i 17 anni a 29 anni compiuti.

Una prima agevolazione è data dalla possibilità che gli apprendisti possano essere retribuiti in misura inferiore rispetto agli altri lavoratori adibiti alle stesse mansioni. Si possono applicare fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante prevista dai contratti collettivi di lavoro. La retribuzione non potrà mai essere a cottimo o a incentivo.

Analizziamo gli incentivi di natura contributiva: I datori di lavoro usufruiscono di una aliquota contributiva pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali; Il dipendente avrà diritto, invece, ad una aliquota pari al 5,84%. Se l’azienda occupa un numero di dipendenti inferiore a nove, l’aliquota a carico del datore di lavoro si riduce del 100% fino al terzo anno, poi diventa 10%. La maggiore agevolazione viene mantenuta anche se il numero dei dipendenti sale oltre le nove unità, purché sia stata già riconosciute.

Al termine del periodo di apprendistato, se il rapporto viene trasformato, al datore viene riconosciuta la possibilità di beneficiare dell’aliquota contributiva agevolata del 10% per i successivi 12 mesi.

Riferimenti normativi:

DLgs. 14/09/2011, n. 167, Testo unico dell’apprendistato; DLgs. 10/09/2003, n. 276, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione del mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.30 (cd. Riforma Biagi); L. 24/06/ 1997, n. 196, Norme in materia di promozione dell’occupazione (cd. Legge Treu); D.M. 28/02/2000 Disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale.

lunedì 16 settembre 2013

ASSUNZIONI AGEVOLATE DIPENDENTE – AGEVOLAZIONI legge 407/90

Il quadro Italiano delle agevolazioni in favore di datori di lavoro che assumono del personale è molto vasto ed in alcuni casi molto complesso. La materia è sorretta da una ampia legislazione nazionale a cui si aggiungono norme di tipo locale: Regionali, Provinciali. Ultimi ritocchi alla normativa sulle agevolazioni alla assunzione di dipendenti sono stati effettuati con la riforma del mercato del lavoro (n.92 del 2012), conosciute anche come riforme legge Fornero.

Tra le tante tipologie di agevolazioni un ruolo importante, da oltre 20 anni, è svolto dalla legge 407/90. Più precisamente l'art.8, comma 9, prevede una riduzione dei contributi di lavoro per un arco di 36 mesi per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato disoccupati da oltre 24 mesi o lavoratori che risultano sospesi e beneficiari di trattamento integrativo straordinario per lo stesso periodo.

Lo sgravio contributivo è pari al 50% dei contributi dovuti da parte del datore di lavoro nelle zone del centro Nord, 100% dei contributi dovuti nelle aree del Mezzogiorno. Tali misure agevolative vengono estese anche ai contributi assistenziali dell'INAIL. Il beneficio è riconosciuto solo se le assunzioni non sono dirette alla sostituzione di lavoratori licenziati o sospesi.

Riassumendo, i requisiti previsti dall'art. 8 sono: Disoccupazione da almeno 24 mesi o essere inoccupato (non aver mai svolto attività lavorativa); Cassa integrazione o lavoratore sospeso da oltre 24 mesi.

Lo status di disoccupazione veniva perso prima del 2013 il lavoratore percipiva un reddito superiore: euro 8.000,00 per redditi da lavoro dipendente; euro 4.800,00 per redditi derivanti dall'esercizio di lavoro professionale.


Dal 1 Gennaio 2013 i requisiti sono cambiati. Il reddito non è più il parametro per eccellenza, infatti lo stato di isoccupazione viene perso dal soggetto che cominci a svolgere una qualsiasi attività lavorativa.

sabato 29 giugno 2013

Fisco e Conto corrente. Nuovi controlli!


Da giorno 24 Giugno le Banche, le Poste, le Assicurazioni e tutti i soggetti finanziari dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sui nostri conti correnti ma anche su carte di credito, bancomat, eventuali investimenti, ecc. ecc.

Questa trasmissione dei dati al fisco è stato prevista dal Decreto Salva Italia (Dl 201 del 2011 art.11, commi 2 e segg.) e successivamente regolamentata da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Il sistema sarà totalmente informatizzato ed i suoi contenuti saranno cifrati, questo servirà a garantire la privacy dei contribuenti. Il nome è SID (Sistema interscambio dati).

In realtà non si tratta di una novità. Già questo tipo di operazione era prevista dalla nostra normativa solo in determinati casi specifici e necessitava sempre l’autorizzazione della Magistratura. Da giorno 24 non è più così. Anche il Garante per la Privacy ha espresso il suo parere favorevole, parere che è stato richiesto a seguito del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate e alla cui richiesta iniziale si sono susseguite una serie di interventi con integrazioni utili ad aumentare le misure di sicurezza.

Le informazioni ottenute tramite questo sistema serviranno ad individuare le “posizioni” a rischio di evasione e di elusione che saranno perseguite in misura più efficace. Si comincerà con i dati riguardanti l’anno 2011 che dovranno essere trasmessi entro il 31 ottobre di quest’anno fino ad arrivare al 2014, anno in cui dovranno essere consegnati i periodi 2012 e 2013. Una volta entrato a regime il sistema prevederà la consegna dei dati entro il 20 Aprile dell’anno successivo al periodo di competenza. Da queste informazioni nasceranno delle liste di soggetti, che risulteranno non congruenti, che verranno assoggettati ad accertamento sintetico.

Qualche PICCOLO CONSIGLIO per un futuro senza rischi:
  • Conservare tutte le ricevute di pagamenti e di accrediti;
  • Giustificare i pagamenti effettuati in contanti con delle ricevute (ove fosse possibile!) Trasformare i pagamenti che effettuiamo attualmente in contanti (Es.: Affitti, Professionisti, Stipendi) in pagamenti tracciabili: Assegni, Bonifici, Bancomat, Carte di credito…
  • Farsi pagare con gli stessi mezzi di cui sopra;

EVITARE assolutamente il versamento di denaro contante sui nostri conti correnti a seguito di scambio di assegni, molto più utile versare il titolo direttamente sul conto.

Va ricordato che l’obbligo NON è di competenza del singolo contribuente ma di tutti coloro che svolgono attività di intermediazione finanziaria e creditizia.


P.S.: Sicuramente torneranno di moda il vecchio e caro materasso della nonna e la mattonella falsa, dove fino a qualche decennio fa era consuetudine conservare il denaro 

messina7.it - Fisco e Conto corrente. Nuovi controlli!

messina7.it - Fisco e Conto corrente. Nuovi controlli!

sabato 22 giugno 2013

Da Tarsu a Tia a TARES


Ormai se ne parla da diverso tempo, la vera novità del 2013 sarà il cambiamento della vecchia TIA (Tariffa igiene ambientale) in TARES (Tassa rifiuti e servizi).

TARES
La Tares in effetti non è da considerarsi un nuovo tributo, infatti, era già stata prevista nel 2011 con il decreto Salva-Italia ma solo dopo il varo del DDL di Stabilità è entrata in vigore. Con decorrenza 1 Gennaio 2013.

Come i suoi predecessori Tarsu e Tia questo tributo riguarderà il settore rifiuti e igiene urbana ma sarà usato anche per finanziare servizi come la manutenzione stradale, l’illuminazione pubblica, il corpo dei vigili urbani, ecc. ecc. (definiti come costi per servizi indivisibili). Il pagamento sarà rateizzabile e sarà compito dei rispettivi comuni stabilire i modi e i tempi.
Non passa inosservato che la necessita di coprire più servizi tramite questo tributo comporterà un aumento sostanziale della somma a carico del contribuente.

CHI DEVE PAGARE: Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree tassate, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree. In caso di utilizzi temporanei (entro i 6 mesi dello stesso anno solare), il soggetto passivo è il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

ESCLUSIONI: Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte accessorie o di pertinenza a civili abitazioni e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.

RIDUZIONI: Il comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del 30%, nel caso di:

  • abitazioni con unico occupante;
  • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od  altro uso limitato e discontinuo;
  • locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  • abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi   all'anno, all'estero;
  • fabbricati rurali ad uso abitativo.
 Ulteriori riduzioni della tariffa sono previste per le zone in cui non è effettuata la raccolta. Il tributo in questo caso è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, ed è da rapportare anche in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta; Altresì saranno previste riduzioni per raccolta differenziata e recupero dei rifiuti. Il tutto sempre a discrezione del Comune.

Anche questo tributo è corrisposto in base ad una tariffa: Una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti Es.: investimenti per le opere e relativi ammortamenti; Una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione; Una terza quota è rappresentata dai costi dello smaltimento dei rifiuti. Verrà applicata una maggiorazione di € 0,30 euro per ogni metro quadrato per la copertura dei servizi indivisibili di cui abbiamo parlato prima, maggiorazione che i Comuni potranno aumentare fino a 0,40 euro.

Per comprendere meglio questo nuovo tributo facciamo un piccolo excursus storico:
Questa non è la prima volta che il tributo riguardante i rifiuti cambia fisionomia e modalità di applicazione. Già nel 2005 abbiamo assistito ad una cambiamento da TARSU (Tassa rifiuti solidi Urbani) a TIA. Il cambiamento non è stato solo nel nome ma si è cercato di passare da una TASSA ad un sistema a TARIFFA e quindi più direttamente commisurato al servizio. La tariffa si compone di due parti: Quota FISSA che si basa sui costi fissi sostenuti dal servizio di gestione; Quota VARIABILE, determinata in base alle quantità di rifiuti raccolti

L’intento del legislatore era quello di raggiungere la perfetta equità contributiva. Ognuno avrebbe dovuto pagare in base a quanto produceva. Cosi però non è stato! Alcuni comuni, pur di coprire gli alti costi dello smaltimento dei rifiuti, hanno aumentato in maniera indiscriminata l’importo che il contribuente ha dovuto pagare. Si sono registrati aumentati anche del 100% rispetto al vecchio tributo.

Il passaggio da Tarsu a Tia non è arrivato, però, in tutti i comuni. Alcuni continuano ancora oggi ad applicare la tarsu. Questo è, anche, dovuto al fatto che il nuovo sistema, con base tariffa, non ha dato i risultati sperati e spesso è stato oggetto di contestazione accesa per i metodi di calcolo della tariffa e sulle società di ambito territoriale a cui è stata affidata la raccolta rifiuti. In alcuni comuni la tariffa veniva stabilita direttamente dalle società di gestione della raccolta dei rifiuti piuttosto che dai consigli comunali per come era previsto dalla normativa.

Un ulteriore punto di stop è arrivato qualche tempo dopo con l’intervento della Corte Costituzione la quale ha stabilito l’illegittimità dell’applicazione dell’IVA sulla Tia. In pratica si pagava un tributo su un tributo. Ovviamente, subito dopo la pronuncia della Corte, si sono sollevate parecchie richieste di rimborso pari al 10% del pagato.

L'articolo è consultabile anche sul sito Messina7.it sezione Economia.



venerdì 14 giugno 2013

IMU: acconto e dichiarazione

Giugno è diventato per antonomasia il mese dell'IMU. In questo mese abbiamo due scadenze relative a questo tributo: Acconto 2013 e dichiarazione.

ACCONTO di Giugno.
La scadenza è il 17 Giugno (In realtà sarebbe il 16 giugno ma essendo domenica la scadenza slitta al giorno feriale successivo). I contribuenti obbligati al versamento potranno effettuare il pagamento mediante bollettino postale o modello F24.

Non tutti i proprietari di casa sono obbligati al pagamento, infatti i titolari di prima casa e relative pertinenze (esclusi gli appartamenti di lusso, ville, castelli, e palazzi storici; i proprietari di terreni agricoli e fabbricati rurali (di cui art.13 commi 4-5-8 del DL 201/2011 conv. Legge 214/2011) sono SOSPESI dal versamento fino a settembre 2013. Il governo, infatti, con decreto pubblicato il 21 maggio, ha rinviato la decisione sulla Riforma IMU ad Agosto, quindi un eventuale pagamento sarebbe previsto presumibilmente per Settembre. Per chi dovesse essere obbligato al pagamento c'è una magra consolazione: Le aliquote restano le stesse del 2012.

Si ricorda che viene considerata abitazione principale SOLO quella dove si ha la residenza anagrafica e si dimora abitualmente. ATTENZIONE: Non è considerato abitazione principale l'immobile concesso in uso gratuito ad un familiare. (ipotesi prevista invece dalla cara e vecchia ICI).

DICHIARAZIONE IMU.
Scadenza 30 Giugno. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 di Giugno dell'anno successivo a quello in cui si acquista la proprietà di un immobile o sono intervenute delle variazioni rispetto al periodo precedente, quindi una volta presentata ha effetto anche per gli anni successivi purchè NON siano intervenute modifiche.
La dichiarazione potrà essere presentata in forma cartacea o tramite PEC.